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ODCEC di Torino - Circolare informativa 114/2025 in data 15 luglio 2025

15 Luglio 2025
Care Colleghe, cari Colleghi,

segnaliamo quanto segue:

NOTIZIE DAL CNDCEC

* RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER I CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI EX ART. 36-TER DEL D.P.R. 600/1973

Nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste di documentazione relative al controllo formale – ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022, con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, mi sono immediatamente attivato, insieme al Tesoriere delegato all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto, con i vertici dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva. 

All’esito di tali interlocuzioni l’Agenzia ha rappresentato che, come esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006. In questo contesto, l’Agenzia ci ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione. 

Considerato quindi che, come detto, le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, ragionevolmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre.

Informativa 110/2025 in allegato.


* REVISORE DELLA SOSTENIBILITA' - FAQ n. 30 e n. 31 

Nel corso del periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per il 2024 e il 2025, il revisore legale che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie di cui al gruppo D) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale, nel corso del periodo formativo 2024 oppure nel corso del periodo formativo 2025”, sottolineando che “Non è comunque ammessa la possibilità di ripartire tra le due annualità l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo ai suddetti cinque crediti formativi”

Nel caso in cui il revisore legale dei conti, nel periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, abbia già acquisito, nel corso del 2024, i cinque crediti formativi per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’eventuale acquisizione di ulteriori crediti nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità è considerata utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ferma restando la quota minima di crediti da acquisire nelle materie caratterizzanti la revisione legale dei conti, di cui al gruppo A) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale del 2025”. 

Informativa 109/2025 in allegato.


* TAX CONTROL FRAMEWORK - TCF  

Trasmettiamo, in allegato, l’informativa 106/2025 del nostro Consiglio Nazionale, con i relativi allegati.

Come potrete rilevare dal testo dell’informativa, l’Albo è tenuto dal Consiglio Nazionale al quale andrà inviata l’istanza di iscrizione; confermiamo inoltre che lo stesso Consiglio Nazionale, quale parte della Commissione Valutatrice,  è  soggetto preposto alla valutazione del possesso dei requisiti di ammissione.


* ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: AGGIORNAMENTO DELL’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (RT1) EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 16 DEL D.LGS. 231/2007

Lo scorso 27 maggio il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo unitamente alla prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e che, quindi, da tale data – secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1 emanata dal Consiglio Nazionale il 16 gennaio 2025, - decorre il temine di un anno per aggiornare l’autovalutazione del rischio effettuata dagli Iscritti ai sensi dell’art. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007. 

L’Analisi costituisce uno strumento fondamentale per i Commercialisti per la corretta comprensione dei rischi connessi ai fenomeni criminosi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo rilevabili nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale e per la predisposizione di strumenti adeguati ed efficaci di contenimento e gestione di tali rischi. Conseguentemente, proprio in ragione dell’intervenuto aggiornamento dell’Analisi nazionale in questione (l’analisi precedente risaliva al 2019), gli Iscritti sono tenuti ad aggiornare l’autovalutazione del rischio secondo quanto indicato nella Regola Tecnica 1.

Giova rammentare che la Regola Tecnica n. 1 prevede che gli Iscritti aggiornino l’autovalutazione del rischio effettuata ai sensi dell’art. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 ogni qualvolta lo ritengano opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti nei parametri utilizzati per la sua definizione e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico della sopraindicata Analisi nazionale (nella precedente formulazione tale adempimento prevedeva una cadenza triennale di aggiornamento). 

Di seguito riportiamo i link utili alla consultazione dei precitati documenti di analisi, presentati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nell’ambito di un apposito evento che ha visto la partecipazione del Consiglio Nazionale, in rappresentanza del settore ordinistico, in specifico panel tecnico: 

Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cliccare qui 

Analisi Nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa  cliccare qui

Rammentiamo di provvedere a effettuare l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio (RT1).

Al fine di supportarvi, nei prossimi mesi verranno organizzati eventi e sportelli in materia, a cura dei nostri Referenti Michela Boidi, Piercarlo Bausola, Federico Lozzi e Simone Nepote (anche Consigliere Delegato) .

Si d’ora rammentiamo che al link cliccare qui  è disponibile il Manuale 2.0 a cura del Gruppo di Lavoro del nostro Ordine; alleghiamo altresì la tabella “Allegato B_AUTOVALUTAZIONE RISCHIO STUDIO” nella versione aggiornata 2025 (password ODCECTORINO), curata dalla Referente Michela Boidi.


* PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALLE GESTIONI SPECIALI AUTONOME DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nell’ambito della collaborazione istituzionale in essere, nelle more della diffusione dei documenti di prassi, la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha chiesto il supporto del CNDCEC per la diffusione agli iscritti della seguente informativa al fine di consentire agli artigiani e commercianti, anche per il tramite dei commercialisti, degli esperti contabili e degli altri professionisti abilitati, di adottare i dovuti accorgimenti nell’ambito delle procedure di presentazione e gestione delle istanze di rimborso di somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. 

L’INPS comunica che “è stato automatizzato il processo di verifica di titolarità dell’Iban del conto corrente o dello strumento finanziario sul quale sta richiedendo il pagamento, che deve essere necessariamente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso, al fine di contrastare possibili intenti fraudolenti e garantire la certezza dei pagamenti. 

Si richiama, pertanto, l’attenzione sulla necessità che nella domanda di rimborso venga indicato un codice Iban intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di Iban per il quale non risulti verificata la titolarità da parte del contribuente, non è possibile per l’istituto effettuare la validazione telematica del codice Iban indicato. Pertanto, affinché l’Inps possa perfezionare il rimborso, l’utente riceverà una comunicazione con la quale verrà invitato ad inserire in procedura un codice Iban che risulti allo stesso intestato o cointestato. E’ possibile effettuare tale attività entrando nuovamente in procedura, nella sezione di “Esito Domande”. In particolare, sarà possibile inserire un nuovo codice Iban per il quale effettuare la verifica oppure selezionarne uno già in precedenza verificato (evitando così tempi di attesa), tramite l’apposita icona. 

Nel caso in cui il contribuente sia effettivamente intestatario del codice Iban inserito originariamente nella procedura ma “non verificato”, lo stesso sarà invitato a trasmettere copia in formato pdf del modulo di identificazione finanziaria (MV70), reperibile sul sito INPS, alla sezione Prestazioni/Moduli. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto, nonché validato dall’istituto bancario/finanziario, dovrà essere inviato tramite PEC alla sua sede INPS di competenza per completare l’iter di riconoscimento”.

Informativa 112/2025 in allegato.


INCONTRO DI AGGIORNAMENTO A CURA DEL GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA DELL’ODCEC DI TORINO

INPS PROVINCIALE e EBAP P01

La nostra Referente, Luisella Fontanella,  rammenta che il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato ha aggiornato la procedura Sinaweb sulle modalità di richiesta e rendicontazione delle ore di cassa integrazione a far data dal 1° luglio. 

Per quanto riguarda la richiesta, è obbligatorio l'invito, almeno 7 giorni precedenti l' inizio dell' evento, di una nuova comunicazione preventiva da inviare tramite mail, pec o raccomandata alle RSA/RSU o si delegati di bacino o alle OOSS più rappresentative.

Non sono concesse deroghe in caso di mancato o tardivo invio tranne che per richieste meteo.

Ritorna la periodicità trimestrale per le richieste.

Le domande già ad oggi protocollate con la vecchia procedura non devono essere ripresentate.

Per quanto riguarda la rendicontazione la procedura è variata già con la rendicontazione delle ore di giugno in scadenza a fine mese.

Tra gli altri, tale argomento è stato affrontato in occasione dell'incontro di lunedì 14 luglio 2025, ore 14.00, presso la Sede dell’Ordine – Sala Conferenze Aldo Milanese.

La registrazione dell’evento è disponibile sul canale YouTube al link cliccare qui. 


CAMPIONATI NAZIONALI ACTI 2025

25 – 30 agosto 2025 - Salò - Lago di Garda

Evento sportivo riservato a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Informazioni e prenotazioni inquadrando il qr code indicato sul programma dei lavori in allegato.


Cari saluti.



              Luca Asvisio                   Paola Aglietta