COOKIES DISCLAIMER

Utilizziamo i cookies per poterLe assicurare la migliore esperienza sul nostro sito. Cliccando su accetto ci permette di utilizzare tutti i cookies, proprietari e di terze parti, tecnici e analitici. Se non accetta, resteranno attivi esclusivamente i cookies tecnici essenziali al funzionamento del sito. Per ulteriori informazioni e per cambiare in qualsiasi momento le impostazioni dei cookie visiti la pagina "Privacy policy e gestione preferenze cookies".

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino



p

Accesso
aree riservate

Formazione

Registro Praticanti
Scuola “Piero Piccatti
e Aldo Milanese”
Testi Esami di Stato


Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio - Registro dei Titolari Effettivi

Facciamo seguito alle nostre precedenti informative in merito alle comunicazioni al Registro dei Titolari Effettivi (Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell’Economia e Finanza e del Ministero dello Sviluppo Economico) per segnalare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre scorso il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema: il termine entro cui le imprese dovranno provvedere alla comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi è pertanto fissato all’11 dicembre 2023 (in effetti i previsti sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema scadrebbero l’8 dicembre 2023, trattandosi però di giorno festivo, seguìto da sabato e domenica, il termine slitta al lunedì successivo).

Al riguardo si allega: l'articolo Eutekne.Info in data 10 ottobre 2023 e l’informativa CNDCEC 124/2023 in data 10 ottobre 2023.

Rammentiamo che sono obbligati al suddetto adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e che la pratica di comunicazione deve essere firmata digitalmente direttamente dal soggetto obbligato, che deve pertanto essere dotato di firma digitale: non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento al professionista.  Resta invece possibile l’invio telematico della comunicazione da parte del professionista intermediario abilitato.