COOKIES DISCLAIMER

Utilizziamo i cookies per poterLe assicurare la migliore esperienza sul nostro sito. Cliccando su accetto ci permette di utilizzare tutti i cookies, proprietari e di terze parti, tecnici e analitici. Se non accetta, resteranno attivi esclusivamente i cookies tecnici essenziali al funzionamento del sito. Per ulteriori informazioni e per cambiare in qualsiasi momento le impostazioni dei cookie visiti la pagina "Privacy policy e gestione preferenze cookies".

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino



p

Accesso
aree riservate

Formazione

Registro Praticanti
Scuola “Piero Piccatti
e Aldo Milanese”
Testi Esami di Stato


Richieste di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per i controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter del d.p.r. 600/1973

Nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste di documentazione relative al controllo formale – ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022, con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, mi sono immediatamente attivato, insieme al Tesoriere delegato all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto, con i vertici dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva. 

All’esito di tali interlocuzioni l’Agenzia ha rappresentato che, come esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006. In questo contesto, l’Agenzia ci ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione. 

Considerato quindi che, come detto, le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, ragionevolmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre.