Nello scorso mese di marzo abbiamo proposto agli Iscritti la compilazione del questionario inerente alle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio nell’anno 2025.
I dati che abbiamo raccolto sono stati aggregati in forma anonima e trasmessi al Consiglio Nazionale, il quale, a sua volta, in aggregazione a quelli ricevuti dagli altri Ordini territoriali, li ha comunicati al Comitato di sicurezza finanziaria per la predisposizione della relazione annuale, ex art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007.
Anche quest’anno la compilazione del questionario vi è stata proposta in forma volontaria, ringraziamo pertanto tutte le Colleghe ed i Colleghi che, rispondendo al questionario, hanno consentito al nostro Ordine di fornire al Consiglio Nazionale informazioni provenienti da un campione di Iscritti sufficientemente rappresentativo.
Per dare completezza anche all’altro importante proposito che il questionario si prefiggeva, ovvero di essere per gli Iscritti occasione di autovalutazione sul puntuale e corretto adempimento delle disposizioni di legge in tema di antiriciclaggio, i Referenti antiriciclaggio del nostro Ordine - Simone Nepote, anche Consigliere Delegato, Piercarlo Bausola, Michela Boidi e Federico Lozzi - che ringraziamo sentitamente per il prezioso e costante supporto, forniscono di seguito alcune indicazioni sugli aspetti monitorati dal questionario che, sulla base delle risposte pervenute, sono apparsi meritevoli di precisazione.
La formazione in materia di antiriciclaggio deve essere assolta anche dal Professionista
L’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, impone ai soggetti obbligati di formare il proprio personale sulla corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007, sulle operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo (per consentirne il riconoscimento e la segnalazione al professionista) e sulle procedure adottate dallo studio per l’adempimento della normativa antiriciclaggio.
La definizione di “personale” di studio, fornita dall’art. 1, comma 2, lettera cc), del D.Lgs. 231/2007, comprende i dipendenti e “coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato”.
Pertanto, anche il professionista, parte integrante dell’organizzazione e primo responsabile dell’applicazione delle disposizioni normative, è tenuto a formarsi e a mantenersi aggiornato sulla normativa antiriciclaggio e sulle regole tecniche emanate dal CNDCEC. A tal fine, l’art. 5, comma 2, del regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua stabilisce che gli Iscritti debbano acquisire almeno nove crediti in ogni triennio formativo attraverso attività formative che trattino, tra gli altri, anche la normativa antiriciclaggio.
L’adeguata verifica deve essere svolta al conferimento dell’incarico
L’adeguata verifica della clientela rappresenta un passaggio fondamentale nell’ambito della normativa antiriciclaggio e deve essere effettuata al momento del conferimento dell’incarico professionale. Tale verifica deve essere calibrata in funzione del rischio rilevato, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2007 e alle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale, che prevedono anche eventuali semplificazioni procedurali nei casi in cui il rischio sia considerato non significativo o poco significativo.
Il principio della proporzionalità guida l’adempimento dell’adeguata verifica: la complessità e l’intensità delle procedure da adottare devono essere commisurate al livello di rischio effettivo determinato per ciascun cliente. In caso di rischio elevato, la verifica sarà più approfondita e frequente; viceversa, nei casi di rischio minimo, sarà possibile applicare procedure semplificate secondo quanto previsto dalle regole tecniche.
È necessario acquisire la dichiarazione sottoscritta dal cliente
L’art. 19 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2007 prevede che sia il cliente a fornire al professionista le informazioni necessarie a consentirgli l'identificazione del titolare effettivo. Inoltre, il successivo art. 22, prevede l’obbligo del cliente di fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio, l’acquisizione della dichiarazione sottoscritta dal cliente, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 231/2007, riveste un ruolo centrale. Tale documento costituisce una testimonianza scritta e aggiornata delle informazioni necessarie che il cliente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità. In particolare, la dichiarazione consente al professionista di identificare correttamente il titolare effettivo e di verificare la presenza di eventuali status di persona politicamente esposta, come richiesto dalla disciplina vigente.
L’acquisizione della dichiarazione sottoscritta dal cliente ex art. 22 è necessaria per adempiere agli obblighi di adeguata verifica, fatta salva la possibilità di ricorrere a semplificazioni procedurali nei casi in cui le regole tecniche lo prevedano. Tali semplificazioni sono applicabili quando il rischio rilevato è considerato non significativo o poco significativo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale.
In sintesi, la richiesta e la conservazione della dichiarazione sottoscritta dal cliente rappresentano una misura fondamentale per garantire la conformità del professionista agli obblighi di legge e per assicurare la corretta identificazione della clientela, in modo proporzionato al rischio effettivo rilevato.
Conservazione documentale dei dati e delle informazioni acquisite
In ottemperanza agli obblighi normativi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 231/2007, è fondamentale conservare dati e informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica e durante lo svolgimento della prestazione professionale. Tali dati devono essere conservati in modalità che garantiscano il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, la loro integrità e non alterabilità, nonché la trasparenza, completezza e chiarezza.
I dati e le informazioni che la documentazione conservata deve consentire di ricostruire sono:
la data del conferimento dell’incarico;
i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore (ove presenti);
le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione;
in caso di conferimento di un incarico avente ad oggetto il compimento di un’operazione, la data, l’importo e la causale della stessa;
i mezzi di pagamento utilizzati, se risulta dovuta l’acquisizione.
I dati e le informazioni acquisite devono essere conservati per almeno dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale, sia in formato cartaceo sia digitale o in modalità mista, allo scopo di assicurare la tracciabilità, la trasparenza e la piena disponibilità alle Autorità competenti (MEF, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria, la Direzione investigativa antimafia e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza).
Controllo costante del rapporto con il cliente
Il controllo costante del rapporto con il cliente rappresenta un adempimento fondamentale nell’ambito delle procedure di adeguata verifica della clientela, così come previsto dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 231/2007 e dalle Regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale. Questo obbligo si applica nei casi di prestazione professionale continuativa ed è essenziale per garantire una vigilanza efficace e conforme alla normativa antiriciclaggio.
Al pari degli altri obblighi di adeguata verifica, anche il controllo costante è soggetto al principio della proporzionalità: la periodicità e la profondità con cui deve essere svolto sono ponderate sulla base del rischio effettivo associato al cliente. In particolare, le Regole tecniche stabiliscono che, nei casi di rischio “non significativo” o “poco significativo”, è possibile applicare procedure semplificate, prevedendo una periodicità massima di 36 mesi. All’aumentare del rischio effettivo, tale periodicità si riduce: almeno ogni 24 mesi per rischio “abbastanza significativo” e ogni 6/12 mesi per rischio “molto significativo”.
L’esecuzione del controllo costante deve essere documentata in modo appropriato, seguendo le indicazioni delle Linee guida del Consiglio Nazionale (febbraio 2021), che offrono tra gli allegati un modello utile per verbalizzare tale attività. Questa documentazione è fondamentale per dimostrare l’adempimento degli obblighi normativi e per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni svolte dal professionista.
L'importanza degli indicatori di anomalia
È importante conoscere e utilizzare gli indicatori di anomalia in quanto rappresentano uno strumento fondamentale per l’individuazione di operazioni o comportamenti della clientela che potrebbero essere associati a intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori di anomalia, elaborati e diffusi dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso Banca d’Italia, consentono ai soggetti obbligati di valutare con maggiore efficacia l’operatività dei propri clienti, aiutando a riconoscere situazioni potenzialmente sospette e a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente di segnalazione delle operazioni c.d. “sospette”.
Sono contenuti nel provvedimento UIF del 12 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024.
Processo di autovalutazione del rischio di studio e aggiornamento
L’autovalutazione del rischio, come previsto dagli artt. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007, è uno strumento fondamentale che consente al professionista di individuare e valutare il rischio residuo di vulnerabilità cui lo studio può essere esposto. Questo processo si concretizza mediante un’analisi approfondita che mette in relazione la probabilità che si verifichino eventi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo legati alla propria clientela con l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi adottati per prevenire tali fenomeni.
L’autovalutazione non è un adempimento statico, ma deve essere aggiornata periodicamente in base alle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale. L’aggiornamento può avvenire ogni qualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti nei parametri di valutazione, come la tipologia della clientela o l’assetto organizzativo dello studio, e comunque entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell’analisi nazionale dei rischi da parte del Comitato di sicurezza finanziaria.
Misure di mitigazione del rischio
Una volta individuato il rischio residuo tramite l’autovalutazione, il professionista è chiamato ad adottare i presidi necessari per gestirlo e ridurlo. Questi presidi possono consistere in procedure integrative, controlli rafforzati e soluzioni operative suggerite dalle Linee guida emanate dal Consiglio Nazionale. L’obiettivo è quello di rendere l’organizzazione dello studio più solida e capace di intercettare tempestivamente eventuali operazioni sospette.
È essenziale che tutte le attività di autovalutazione e le misure di mitigazione siano opportunamente documentate e messe a disposizione delle Autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione, come previsto dal D.Lgs. 231/2007. In questo modo, il professionista dimostra non solo la conformità normativa, ma anche l’impegno concreto nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nuovi strumenti operativi e scadenza per l'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio al 27 maggio 2026
Si richiama l'attenzione sulla scadenza del prossimo 27 maggio 2026, entro la quale ogni professionista è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale.
L'obbligo di questo aggiornamento periodico deriva da quanto stabilito dalla Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC. Tale norma, come già ricordato, prevede che l'autovalutazione debba essere rinnovata ogni qualvolta intervengano mutamenti rilevanti nei parametri di valutazione, come la tipologia della clientela o l’assetto organizzativo dello studio e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento dell'Analisi nazionale dei rischi a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). Poiché l'ultima Analisi nazionale dei rischi è stata pubblicata il 27 maggio 2025, il termine ultimo per l'adeguamento da parte dei Commercialisti scade il prossimo 27 maggio 2026.
A questo fine, il nostro Consiglio Nazionale, nella seduta del 18 marzo 2026, ha approvato nuovi strumenti operativi volti a supportare gli Iscritti in tale adempimento, diffusi con l’informativa n. 57-2026, qui acclusa: Antiriciclaggio - Strumenti operativi di supporto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2007.
Il pacchetto di supporto reso disponibile dal Consiglio Nazionale include la modulistica aggiornata (modelli da AV.0 a AV.7), le relative indicazioni operative per la compilazione e specifici fogli di calcolo per agevolare la misurazione dei livelli di rischio.
Si ricorda che, sebbene l'omessa adozione del documento di autovalutazione non sia direttamente sanzionabile, la sua mancanza rileva significativamente ai fini della determinazione delle sanzioni in caso di eventuali inadempimenti agli obblighi antiriciclaggio.
I nuovi strumenti, che hanno natura di guida operativa e non sostituiscono il giudizio professionale del singolo Iscritto, sono disponibili in allegato alla presente comunicazione ed al link cliccare qui.
Vi ricordiamo, inoltre, che i Referenti antiriciclaggio del nostro Ordine sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, approfondimenti e quesiti di necessità, anche all’indirizzo email antiriciclaggio@odcec.torino.it