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REGISTRO IMPRESE

SOMMARIO

  • 1. Accesso agli uffici
    2. Come contattare gli Uffici 
    3. Mappa del sito www.to.camcom.it
    4. Diritto annuale
    5. Guida deposito bilanci 
    6. Nomina a Revisore
    7. Scambio informativo con Registro delle Imprese
    8. Tutorial



COME CONTATTARE GLI UFFICI

ACCESSO AGLI UFFICI

  • Nella home page del sito della Camera di Commercio è possibile verificare gli orari e le modalità di accesso ai servizi camerali

MAPPA DEL SITO

DIRITTO ANNUALE

GUIDA DEPOSITO BILANCI

NOMINA REVISORE

SCAMBIO INFORMATIVO CON REGISTRO DELLE IMPRESE

  • 3 novembre 2025

    Riportiamo, di seguito, aggiornamento relativo ai principali adempimenti camerali, frutto di scambio informativo con il Registro delle Imprese.

    Al riguardo rammentiamo che, stanti i rapporti istituzionali di colleganza con la Camera di Commercio di Torino, la nostra Segreteria è a disposizione, qualora occorresse, nel raccogliere segnalazioni, purchè successive all'utilizzo degli ordinari canali di contatto e decorsa l'ordinaria tempistica di lavorazione.

    Ringraziamo la nostra Referente per il rapporti con la CCIAA di Torino, Rosanna Chiesa, per il fattivo supporto.

    RIALLINEAMENTO CODICI ATECO

    Dal 1° aprile 2025 il codice ATECO delle imprese è stato ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025, che ha sostituito la precedente codifica (ATECO 2007/2022).

    Se il codice assegnato all’impresa non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione cliccare qui è possibile modificarlo con quello più adatto all’attività descritta al Registro delle Imprese.

    Per farlo è stato istituito il servizio Rettifica ATECO 2025 cliccare qui; in questi casi, infatti, non è possibile presentare una pratica di variazione.

    È stato disposto anche relativo video illustrativo cliccare qui 

    La richiesta può essere inviata una sola volta per ogni impresa e deve comprendere tutte le localizzazioni della stessa, in qualsiasi provincia siano ubicate. 

    L’istanza può essere compilata dal titolare o dal legale rappresentante o da un soggetto delegato all’invio. L’accesso avviene con SPID, CIE o CNS. Nel caso di compilazione a cura del soggetto delegato all’invio, è necessario scaricare la richiesta al termine della compilazione e farla sottoscrivere digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante; l’istanza viene quindi ricaricata ed inviata.

    Una volta completata l’istanza, la CCIAA di riferimento provvederà all’aggiornamento dei dati. L’avanzamento della pratica potrà essere verificato direttamente nell’area “le mie rettifiche”.

    Il servizio non gestisce:

    -    avvio di nuova attività;

    -    aggiornamento dei codici ATECO presenti in Anagrafe Tributaria;

    -    modifiche diverse dalla mappatura ISTAT.


    TEMPISTICHE DI LAVORAZIONE DELLE ISTANZE

    L’aumento degli adempimenti conseguenti alle norme di nuova introduzione ha generato rallentamenti nell’evasione di alcune pratiche da parte del Registro Imprese.

    Per poter dare riscontro in tempi celeri alle pratiche caratterizzate da particolare e documentata urgenza (e solo ove siano già decorsi i normali tempi di lavorazione) è possibile sollecitando l’adempimento alla casella:

    solleciti.urgenze.ri@to.camcom.it.

    Maggiori dettagli sulle condizioni di utilizzo sono pubblicati alla pagina Solleciti e rettifiche | Camera di commercio di Torino 

    Il Registro delle Imprese, in particolare, evidenzia l’importanza di inserire, nell’oggetto della email, numero REA e C.F. del soggetto per cui si effettua la richiesta ed eventualmente il numero di protocollo della pratica per agevolarne l’individuazione.


    TITOLARE EFFETTIVO


    Tutti gli obblighi di comunicazione, compreso quello di confermare i dati già comunicati al Registro, sono tuttora sospesi.

    Come noto, con l'Ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha interamente sospeso gli effetti dei decreti che hanno dato attuazione al Registro dei Titolari Effettivi, rimettendo con procedimento accelerato sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea. L’udienza di discussione si è tenuta nelle scorse settimane ed è prevista una specifica udienza per le conclusioni dell’Avvocato Generale per il prossimo 11 dicembre. Di conseguenza si attende la sentenza nel 1° trimestre 2026, a cui seguiranno la riassunzione dei giudizi in Consiglio di Stato ed il riavvio del normale iter giudiziario amministrativo.

    La sospensione, allo stato attuale, continua ad essere totale, per entrambe le sezioni, e quindi applicabile a tutti gli adempimenti: dal popolamento dei dati, al loro aggiornamento e conferma annuale, fino alla consultazione. 

    Conseguentemente, i soggetti obbligati ai predetti adempimenti non sarebbero tenuti ad effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese. Tuttavia, considerato che le questioni pregiudiziali che hanno determinato la decisione del Consiglio di Stato riguardano esclusivamente i mandati fiduciari, secondo alcuni interpreti, gli eventuali ulteriori provvedimenti saranno circoscritti solo a tali fattispecie, senza modificare l’impianto normativo attualmente previsto per la sezione ordinaria e la relativa sospensione potrebbe ritenersi circoscritta solo a questi casi.

    Questa incertezza ha portato i diversi Registri delle Imprese italiani ad interpretazioni e comportamenti differenti.

    Il Registro delle Imprese di Torino ha ritenuto di mantenere la possibilità di procedere - tramite l’applicativo DIRE - alla prima comunicazione della titolarità effettiva, alla eventuale successiva variazione dei dati ed anche alla conferma annuale dei dati, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dalla ultima comunicazione della loro variazione e, stante la perdurante incertezza normativa, di sospendere l’attività sanzionatoria.

    Resta non attiva l’attività di consultazione dei dati.

    Allo stato attuale si ritiene prudente verificare quale sia l’orientamento seguito dal Registro delle Imprese competente e ove il canale di comunicazione sia aperto adottare il seguente comportamento:

    -  procedere comunque, nonostante la sospensione, alla prima comunicazione della titolarità effettiva e alla eventuale successiva variazione (adempimenti che, in assenza della vigente sospensione, dovrebbero avvenire entro 30 giorni, rispettivamente, dall’iscrizione nel Registro delle imprese dell’ente neocostituito e dal compimento dell’atto che ha dato luogo alla variazione). In questo modo si eviterebbe di dover procedere con l’assolvimento degli adempimenti in urgenza al termine del periodo di sospensione;

    -  attendere la decisione del Consiglio di Stato prima di procedere alla conferma dei dati entro i 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione, tenuto conto che tale adempimento risulta essere attualmente sospeso,

    ovvero

    -  per coloro che, nonostante la sospensione, in conformità con le disposizioni del Registro Imprese competente, intendano comunque procedere anche alla conferma dei dati dei titolari effettivi: provvedere all’adempimento tramite l’applicativo DIRE.

    Si ricorda che tutte le comunicazioni al Registro TE sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria.


    PEC AMMINISTRATORI


    A  decorrere dal 31/10/2025, l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale ricade, oltre che sulle società e sulle imprese individuali, anche su tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di Amministratore unico, Amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

    Non sono pertanto soggetti all'obbligo della comunicazione gli Amministratori di società di persone o coloro che, nelle società di capitali (o nei consorzi, reti di imprese, ecc.), assumono cariche diverse (Consiglieri, Presidente del comitato direttivo, ecc.). 

    Per indicazioni più specifiche si rinvia ai documenti allegati.


    PEC IMPRESE OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO

    Il Registro delle Imprese di Torino adotta le indicazioni previste dal Regolamento Camerale cui si fa rinvio cliccare qui

    Sul sito è presente una specifica pagina in cui sono pubblicati gli elenchi delle imprese individuali e delle società nei confronti delle quali è avviato un procedimento di cancellazione dell’indirizzo PEC non valido e di attribuzione di un domicilio digitale con contestuale irrogazione della sanzione; tale pagina è raggiungibile al link cliccare qui

    Il provvedimento di cancellazione, così come quello di attribuzione del domicilio digitale d’ufficio, è pubblicato nell’Albo Camerale on line (https://www.to.camcom.it/albo-camerale/altri-atti) per 45 giorni; ove sia trascorso un tempo maggiore, le informazioni sono rintracciabili all’interno della pagina dedicata consultabile al link indicato al paragrafo precedente.

    Come noto, è importante supportare i clienti nel prendersi buona cura del proprio indirizzo PEC, invitandoli a verificarne periodicamente l’effettiva funzionalità e attività.


    IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

    L’art. 25 della Legge n. 206/2023 ha introdotto, nell’ordinamento giuridico nazionale, la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l’istituzione di una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese in cui sono iscritte tali imprese.

    Il successivo Decreto Interministeriale n. 402 del 25/10/2024 (Decreto ICC), in attuazione dell’articolo 25, comma 6 della Legge 206/2023, ha definito le modalità e le condizioni per il riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa, prevedendo che tale riconoscimento avvenga a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica mediante la comunicazione unica.

    Con il Decreto 10 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Decreto MIMIT), in attuazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto ICC, da dato delle “disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale”.

    Infine, il Decreto Direttoriale del 7/8/2025, del Ministero delle Imprese e del Made In Italy, ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica da presentare al Registro Imprese (v. 7.06), necessarie per permettere la presentazione delle istanze relative all’iscrizione/cancellazione nella nuova sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative.

    Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore il 30 settembre 2025 ed a decorrere da tale data è possibile presentare la domanda di iscrizione nell’apposita nuova sezione speciale del Registro Imprese.

    È possibile consultare le indicazioni dedicate sul sito del Registro delle Imprese di Torino, collegandosi al link cliccare qui

    Si evidenzia, in particolare, la precisazione  relativa ai controlli applicati all’adempimento di iscrizione in sezione speciale impresa culturale e creativa, come pubblicati con il DD 7.08.2025 del MIMIT:

    “ 4. Per le imprese iscritte nel registro delle imprese: 

    a.     l’attività prevalente deve essere già stata iscritta al RI/REA; b. il codice ATECO riferito all’attività prevalente deve essere presente all’interno della lista di codici ATECO di cui all’allegato del decreto direttoriale del MIMIT in attuazione dell’art.5 del decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024; c. qualora, nell’allegato di cui al punto 4.b.  il codice ATECO preveda lo svolgimento dell’attività in forma artigiana, allora il codice ATECO dell’attività prevalente deve corrispondere al codice ateco dell’attività artigiana dichiarata nel RI/REA; 

    5. per gli Enti iscritti solo al REA: a. l’attività economica deve esse già iscritta al REA; b. il codice ATECO riferito all’attività economica deve essere presente all’interno della lista di codici ATECO di cui all’allegato del decreto direttoriale del MIMIT in attuazione dell’art.5 del decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024.”

    Si evidenzia altresì che la pratica di iscrizione integra una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e produce quindi le conseguenze previste dalla normativa caso di falso.


    START UP E PMI INNOVATIVE

    La Legge 16 dicembre 2024, n. 193, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle start-up innovative.

    Tra le novità più significative vi è la previsione di una serie di nuovi requisiti che le start-up innovative devono possedere al fine del mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

    Le start-up innovative, infatti, una volta effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, possono godere dei benefici previsti dal D.L. n. 179/2012 entro i tre anni dalla data di prima iscrizione nella suddetta sezione (art. 25 c. 2); la permanenza nella sezione speciale, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei nuovi requisiti introdotti dall’art. 25 c. 2-bis). Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di scale-up, ove intervenga almeno uno dei nuovi requisiti di cui all’art. 25 c. 2-ter.

    In particolare, laddove i requisiti siano riscontrabili dal bilancio, si evidenzia la necessità di verificare la coerenza e chiarezza espositiva delle informazioni presenti in nota integrativa.

    Si segnala per quanto di utilità il link cliccare qui 



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