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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino



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Accesso
aree riservate

Formazione

Registro Praticanti
Scuola “Piero Piccatti
e Aldo Milanese”
Testi Esami di Stato


DRE

SOMMARIO

  •   1. Sito https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal
      2. L'accoglienza degli Uffici
      3. Come contattare gli Uffici
      4. Come accedere agli Uffici
      5. Appuntamento in videochiamata
      6. Procedure telematiche per i Commercialisti
      7. Modalità di accesso ai servizi
      8. Richiesta certificazioni
      9. Richiesta servizi fiscali, catastali o ipotecari
      10. Protocollo d’intesa tra ODCEC di Torino e DRE
      11. Protocollo d’intesa tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili del Piemonte e DRE
      12. Accesso banche dati
      13. Visto di conformità
      14. Servizio elimina code online
      15. Dichiarazione di successione - Linee guida
      16. Definizione agevolata rateazioni
      17. Imposta di bollo su fatture elettroniche
      18. Consegna documenti e istanze
      19. Abilitazione in base a conferimento di una procura
      20. Servizio web procure
      21. Sospensione termini adempimenti per malattia
      22. Scritture contabili: procedura cessazione incarico

SITO

L'ACCOGLIENZA DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA

COME CONTATTARE GLI UFFICI

COME ACCEDERE AGLI UFFICI

APPUNTAMENTO IN VIDEOCHIAMATA

  • E' possibile fissare un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio di videochiamata che, in Piemonte, permette di avere un incontro con tempi decisamente ridotti rispetto all’accesso fisico agli uffici.
    Il servizio, descritto al seguente link cliccare qui e prenotabile nella sezione “Appuntamenti e contatti” dell’area riservata, permette, oltre all’interlocuzione fisica con un funzionario, anche lo scambio di documenti e di memorie.
    Informativa in allegato.

PROCEDURE TELEMATICHE PER I COMMERCIALISTI

LE MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

RICHIESTA CERTIFICAZIONI

  • Nell'area denominata “Certificati”, è possibile avere chiarimenti sulle tipologie di certificazioni più diffuse rilasciate dall’Amministrazione finanziaria.
    Si tratta, nel dettaglio, delle seguenti tipologie:
    - certificato di attribuzione del codice fiscale;
    - certificato di attribuzione della partita IVA;
    - attestazione situazione reddituale;
    - attestato di residenza fiscale;
    - certificato carichi pendenti;
    - certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti;
    - certificato unico debiti tributari;
    - certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

    A ogni certificato e attestazione è associata una scheda informativa che spiega come ottenere il documento, gli eventuali costi, il modello da utilizzare o il facsimile di richiesta e rimanda alla normativa e alla prassi di riferimento.
    Per approfondimenti cliccare qui. 


RICHIESTA SERVIZI FISCALI, CATASTALI O IPOTECARI

PROTOCOLLO D'INTESA TRA ODCEC DI TORINO E DRE

PROTOCOLLO TRA ORDINI DEL PIEMONTE E DRE

ACCESSO BANCHE DATI

VISTO DI CONFORMITA'

SERVIZIO ELIMINA CODE ONLINE

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

DEFINIZIONE AGEVOLATA RATEAZIONI

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

CONSEGNA DOCUMENTI E ISTANZE

ABILITAZIONE IN BASE A CONFERIMENTO DI UNA PROCURA

SERVIZIO WEB PROCURE

SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI PER MALATTIA

SCRITTURE CONTABILI: PROCEDURA CESSAZIONE INCARICO

  • In caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili (art. 35, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633/1972), conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione degli stessi, è data la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini di legge.

    Al link cliccare qui è possibile consultare e acquisire il modello e le istruzioni nonchè accedere al servizio web attraverso cui effettuare la predetta comunicazione. La comunicazione può essere effettuata solo nel caso in cui il depositante non abbia provveduto, nei termini di legge (30 giorni dalla cessazione dell'incarico), a comunicare la variazione del soggetto presso il quale sono detenute le scritture contabili.

    La comunicazione potrà essere effettuata esclusivamente a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’incarico, dopo aver informato il depositante tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R.

    Dalla data di invio della comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.